Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 22/02/1988 (Rv. 457785 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO ALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIATE - COSTITUZIONE IN MORA DELLO ASSICURATORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI MORATORI - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO ALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIATE - COSTITUZIONE IN MORA DELLO ASSICURATORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI MORATORI - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, al fine del riscontro dell'eventuale superamento del massimale di polizza o di tabella, alla somma capitale riconosciuta a titolo di indennizzo devono aggiungersi gli interessi compensativi (che costituiscono una componente del danno) con decorrenza - di regola - dal giorno dell'evento lesivo a quello di Costituzione in mora dell'assicuratore, mentre dopo questa data gli interessi moratori successivi e l'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. restano svincolati dalla limitazione del massimale. (V 7923/87, mass n 455670; (V 2805/86, mass n 445844; (V 1215/84, mass n 433360).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)