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Sez. 1, Ordinanza n. 13727 del 17/09/2003 (Rv. 566924 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale "ex" art. 3 legge citata - Riferibilità alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria - Conseguenze - Giudizio svoltosi dinanzi ad una sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti - Applicazione delle comuni regole di competenza territoriale, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566924-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, nel caso in cui il giudizio del quale si lamenti l'eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei conti (i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d'appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale), il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 del codice medesimo. (Nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della corte d'appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio; e che, con il "forum commissi delicti", concorre il "forum destinatae solutionis", da individuarsi nel luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, luogo che si identifica con il domicilio del creditore).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 1 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)