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Sez. 1, Sentenza n. 14582 del 26/10/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216127 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Dichiarazioni rese da cittadino straniero non comparso in udienza - Acquisizione al fascicolo dibattimentale - Valutazione "tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti" - Criterio di interpretazione.
Stato
decisa il 1999-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216127-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

La norma di cui all'articolo 512 bis cod. proc. pen. detta una regola riguardante la facoltà riconosciuta al giudice di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese in sede diversa dal cittadino straniero, residente all'estero, non comparso in udienza e non una regola concernente la valutazione delle medesime. Ed invero, il legislatore con la dizione "tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti" ha voluto precisare che tal genere di dichiarazioni possono entrare a far parte del materiale probatorio sottoposto all'esame del giudice e, in tal modo, utilizzabile per la decisione, soltanto in presenza di altri elementi di prova già assunti agli atti del processo, e non imporre al giudice un procedimento metodologico secondo il quale tali dichiarazioni possono essere apprezzate per pervenire alla decisione solo dopo la valutazione degli altri elementi di prova agli atti, dal momento che, una volta autorizzatane la lettura in sede dibattimentale, dette dichiarazioni vanno valutate secondo i criteri generali di cui al primo comma dell'articolo 192 cod. proc. pen., che non pone alcuna gerarchia in ordine alla valutazione metodologica o temporale delle prove prese in considerazione per la decisione adottata derivante dalla loro natura o dal modo in cui sono state assunte, diretta o mediante lettura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)