Sez. 3, Sentenza n. 9167 del 06/07/1998 Ud. (dep. 05/08/1998) Rv. 211816 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Art. 512 bis cod.proc.pen. - Potere attribuito al giudice - Contenuto e presupposti.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
Le lettura delle dichiarazioni del cittadino straniero residente all'estero è disposta dal giudice tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti. Pertanto gli altri elementi di prova devono essere già stati acquisiti e servono, pertanto, esclusivamente a stabilire se essi sono tali da consentire la lettura delle dichiarazioni dei cittadini stranieri, in deroga al principio dell'oralità, differentemente da quanto avviene nella previsione dell' art. 192 cod.proc.pen. (relativo alle dichiarazioni del coimputato) ove gli altri elementi di prova hanno la funzione di controllo della attendibilità delle dichiarazioni. Il cittadino straniero è, invece, un teste e le sue dichiarazioni sono soggette all'ordinaria indagine di attendibilità, che il giudice deve compiere, quando ne abbia ammesso la lettura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)