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Sez. 6, Sentenza n. 9964 del 04/02/2003 Ud. (dep. 04/03/2003) Rv. 224710 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Cittadino straniero, persona offesa e teste di un delitto, che non abbia reso dichiarazioni a verbale alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e non sia stato citato a comparire a dibattimento - Equipollenza a fini probatori delle missive inviate da parte dello stesso dall'estero e contenenti la descrizione dei fatti contestati all'imputato - Esclusione -.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224710-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero (art. 512 bis cod. proc. pen.) occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della citazione. Non possono, pertanto, considerarsi un valido equipollente a fini probatori le missive, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della contestazione all'imputato, inviate dall'estero da parte del teste - persona offesa, che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a comparire a dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)