Sez. U - , Ordinanza n. 929 del 13/01/2022 (Rv. 663904 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contributi pubblici in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto locale - Controversia sui criteri per la determinazione - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di sovvenzioni ad imprese concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al di fuori della discrezionalità amministrativa, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di quantificazione dei contributi momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di parametri normativi predeterminati, sicché, avendo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice natura di diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia insorta fra due imprese, esercenti l'attività di trasporto locale, e la Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento con il quale erano stati determinati i contributi di competenza delle imprese, applicandosi una decurtazione conseguente al meccanismo compensativo introdotto dall'art. 4, commi 140 e 141, della l.r. n. 1 del 2005).
Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 1, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 58, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 02/02/2005 num. 1 art. 4 com. 140, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 02/02/2005 num. 1 art. 4 com. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)