Sez. U, Ordinanza n. 15404 del 03/06/2024 (Rv. 671520-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contributo erogato alle strutture sanitarie regionali accreditate, a norma dell'art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 34 del 2020, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall'art. 4, comma 5 bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con l. 77 del 2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività ordinaria, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l'amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 4 com. 5, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)