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Sez. L, Sentenza n. 6192 del 21/11/1980 (Rv. 409918 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL REATO - ANTERIORE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409918-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL REATO - ANTERIORE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*

In tema di responsabilita civile del datore di lavoro verso il lavoratore infortunato ed i suoi aventi diritto, in base all'art 10 DPR 30 giugno 1965 n 1124, il giudice civile puo essere adito, ai fini dell'accertamento della responsabilita civile del datore di lavoro, sia nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato di non doversi procedere per l'avvenuta Estinzione del reato per prescrizione, sia nel caso in cui, non essendo stata promossa la Azione penale analogamente a quanto puo verificarsi nell'ipotesi di Estinzione del reato per morte dell'imputato o per amnistia, la declaratoria di Estinzione del reato non sia stata neppure pronunciata in Sede penale. (V 4552/77, mass n 388151; (V 3254/75, mass n 377373).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)