Sez. 3, Sentenza n. 3254 del 10/10/1975 (Rv. 377373 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL REATO - ANTERIORE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL REATO - ANTERIORE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
In tema di responsabilita civile del datore di lavoro per infortunio occorso ad un dipendente, l'Azione di responsabilita contro il datore di lavoro e esperibile nelle ipotesi di Estinzione del reato non solo quando il procedimento penale si sia concluso con la relativa sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o amnistia - nonche, a seguito della sentenza 9 marzo 1967 n 22 della Corte costituzionale, per intervenuta prescrizione - ma anche quando i suddetti effetti estintivi del reato si siano verificati prima dell'inizio dell'Azione penale impedendone l'Esercizio. Nelle stesse ipotesi sussiste l'Azione di regresso dell'Inail ex art 5 del RD 17 agosto 1935 n 1765.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)