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Sez. L, Sentenza n. 3306 del 03/06/1985 (Rv. 440972 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO O DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ACCERTAMENTO DEL FATTO-REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440972-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO O DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ACCERTAMENTO DEL FATTO-REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI.*

A norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la responsabilità civile del datore di lavoro, nonostante la copertura assicurativa garantita al lavoratore infortunato, sussiste (con la conseguente esperibilità dell'Azione risarcitoria dell'infortunato per il cosiddetto danno differenziale e dell'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L.) quando l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un fatto, costituente reato perseguibile d'ufficio, imputabile al datore di lavoro o a persone da lui incaricate della direzione o sorveglianza del lavoro, dell'operato delle quali egli debba rispondere secondo la legge civile. L'accertamento del fatto-reato suindicato - normalmente riservato al giudice penale - è compiuto dal giudice civile sia quando sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, amnistia o prescrizione sia quando la formale declaratoria (da parte del giudice penale) di una di dette cause estintive sia mancata per essere le medesime intervenute prima dell'Esercizio dell'Azione penale, con la precisazione, relativamente a tale seconda ipotesi, che il suddetto accertamento rimane consentito al giudice civile - in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 cod. proc. civ.) - anche quando la causa estintiva del reato, non sussistente alla data dell'introduzione del giudizio civile, sia sopravvenuta nel corso di questo. (V 6192/80, mass n 409918; (V 964/80, mass n 404402; (V 4552/77, mass n 388151; (V 4375/77, mass n 387967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)