Sez. 1, Sentenza n. 17926 del 25/11/2003 (Rv. 568439 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Termine - Proposizione oltre dalla pubblicazione della sentenza dell'anno - Ammissibilità - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità in via analogica dell'art. 184 - bis, c.p.c. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione proposto oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza è inammissibile, ed essendo preordinata la previsione del termine di decadenza annuale all'esigenza di assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, deve ritenersi inapplicabile la disciplina della rimessione in termini prevista dagli artt. 184-bis e 294, c.p.c., avendo il legislatore espressamente previsto, in linea eccezionale, l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine annuale soltanto nel caso in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione della medesima, ovvero per nullità degli atti di cui all'art. 292, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)