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Sez. 2, Sentenza n. 9178 del 11/07/2000 (Rv. 538369 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Termine - Inosservanza - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Invocabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538369-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

L'art. 184 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e modificato, nel primo comma, dall'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 29 dicembre 1995, n. 534) consente, nella sua attuale formulazione, alla parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. La norma stabilisce, poi, che il giudice provvede, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 294 cod. proc. civ., alla rimessione in termine della parte quando, previa delibazione della verosimiglianza dei "fatti allegati", abbia ritenuto aver quella, ammessa alla prova, fatto acquisire l'impedimento dedotto. L'art. 184 bis cod. proc. civ., per la sua collocazione nel libro secondo, titolo I, capo II, sezione II sotto la rubrica "della trattazione della causa", riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termine e la sua disciplina. Questa, pertanto, non è invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali certamente sono le attività necessarie all'introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione, disciplinate dagli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ.: per queste vige tuttora la regola della improrogabilità dei termini perentori disposta dall'art. 153 cod.proc. civ. (fattispecie concernente il tardivo deposito del ricorso per Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)