Sez. L, Sentenza n. 11141 del 16/08/2001 (Rv. 549003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Obbligo di assunzione - Inadempimento - Conseguente risarcimento del danno - Quantificazione - Entità delle retribuzioni perse - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a obbligo di assunzione dei lavoratori addetti ad un servizio da parte di impresa cooperativa subentrante.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligazione di assumerlo, esistente a carico di un altro soggetto, è ragguagliabile alle retribuzione perse, ove la controparte non provi le ragioni che giustifichino nel caso specifico una liquidazione in misura inferiore. (Nella specie l'obbligo di assunzione derivava dall'art. 34 del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, prevedente, in caso di assunzione da parte di altra azienda della gestione del medesimo servizio, che l'azienda subentrante, nel concorso di talune condizioni, assumesse il personale addetto all'appalto o alla convenzione, ferma restando la risoluzione del precedente rapporto di lavoro; nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. aveva condannato la cooperativa convenuta ad assumere la parte attrice, oltre che al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)