Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 30/05/1984 (Rv. 435338 - 01)
CIMITERI - COMUNALI - CONCESSIONE DI AREE - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - DIRITTO REALE SU COSTRUZIONE AL DI SOPRA O AL DI SOTTO DEL SUOLO DI AREA CIMITERIALE - COSTITUZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI PRIVATI - MEZZI - "IUS SEPULCRI" - DIFFERENZE - TUTELA DEL PREDETTO DIRITTO REALE - AZIONE NEGATORIA - ESPERIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
CIMITERI - COMUNALI - CONCESSIONE DI AREE - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - DIRITTO REALE SU COSTRUZIONE AL DI SOPRA O AL DI SOTTO DEL SUOLO DI AREA CIMITERIALE - COSTITUZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI PRIVATI - MEZZI - "IUS SEPULCRI" - DIFFERENZE - TUTELA DEL PREDETTO DIRITTO REALE - AZIONE NEGATORIA - ESPERIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Il diritto su costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale, destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti (tomba, Cappella, ecc.) - fondato su una concessione amministrativa di terreno demaniale (art. 824 cod. civ.) - nei rapporti con gli altri privati si atteggia come un diritto reale particolare, suscettibile di trasmissione per atto inter vivos e per successione mortis causa, indipendentemente dallo ius sepulcri cioè dal diritto alla tumulazione (relativo a sepolcro familiare o gentilizio) il quale, invece, si acquista per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il fondatore (ossia, iure sanguinis e non iure successionis), non può essere trasmesso per atto tra vivi, né per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro, salvo quel suo aspetto secondario attinente agli Atti di pietà e di culto. Pertanto, il diritto reale suindicato, ancorché disgiunto dallo ius sepulcri, è tutelabile con l'Azione negatoria (art. 949 cod. civ.), diretta ad impedire od eliminare l'introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto, e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale. (V 3607/83, mass n 428493; (V 737/82, mass n 418551; (V 78/82, mass n 417768; (V 1052/81, mass n 411600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 949, Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)