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Sez. 2, Sentenza n. 78 del 08/01/1982 (Rv. 417768 - 01)

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - SEPOLCRO FAMILIARE - COSTITUZIONE - VOLONTÀ DEL FONDATORE - RILEVANZA - LIMITI - RAPPORTO DI CONSANGUINEITÀ TRA I DESTINATARI DELLO "IUS SEPULCRI" - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417768-01

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - SEPOLCRO FAMILIARE - COSTITUZIONE - VOLONTÀ DEL FONDATORE - RILEVANZA - LIMITI - RAPPORTO DI CONSANGUINEITÀ TRA I DESTINATARI DELLO "IUS SEPULCRI" - NECESSITÀ.*

La Costituzione del sepolcro familiare ricorre quando il fondatore abbia espresso la volontà di riservare lo ius sepulcri ai componenti della sua famiglia, così come da lui intesa, ma sempre nei limiti di un legame derivante da un rapporto di consanguineità, entro i quali si determina una comunione indivisibile, implicante la indisponibilità del diritto da parte di uno o di alcuni dei titolari od aventi causa dagli stessi. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di giudici del merito che aveva riconosciuto lo ius sepulcri in una tomba gentilizia a soggetti non legati da vincoli di sangue al fondatore). (V 532/79, mass n 396649; (V 4282/77, mass n 387901; (V 727/77, mass n 384316).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 68, Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 71, Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 73, DPR 21/10/1975 num. 803 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)