Sez. 2, Sentenza n. 3607 del 25/05/1983 (Rv. 428493 - 01)
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - FONDAMENTO - NATURA - TUTELA "IURE PRIVATO" E "IURE PUBBLICO" - RIVENDICA DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO CONCESSIONARIO - MANCANZA DELL'APPOSITA CONCESSIONE - INACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA - OCCUPAZIONE DELL'AREA - IRRILEVANZA.*
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - FONDAMENTO - NATURA - TUTELA "IURE PRIVATO" E "IURE PUBBLICO" - RIVENDICA DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO CONCESSIONARIO - MANCANZA DELL'APPOSITA CONCESSIONE - INACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA - OCCUPAZIONE DELL'AREA - IRRILEVANZA.*
Nel nostro ordinamento il diritto di sepolcro si fonda su una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale in forza dell'art. 824 cod. civ. e tale concessione, in quanto si riferisce all'uso specifico cui l'area stessa è permanentemente destinata, crea - a sua volta - nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, nei confronti degli altri privati; come tale alienabile, prescrivibile ed espropriabile, salvo le particolari limitazioni che siano previste dai regolamenti comunali, in base ai quali la concessione è stata fatta, o di essi modificativi. Siffatto diritto di natura reale (superficie), iure privato è tutelabile con esperimento dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria di ogni Azione che il particolare caso richieda, ivi compresa la revindica; iure pubblico è destinato ad affievolirsi nei confronti della P.a. Concedente e a degradare in diritto condizionato od affievolito, qualora lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero. Pertanto la domanda del terzo che revindica il diritto di sepolcro nei confronti dell'originario concessionario non può essere accolta in Mancanza dell'apposita concessione che costituisce la fonte del diritto reale preteso senza che l'occupazione dell'area (ove abusiva) sia idonea a fondare alcun diritto, trattandosi di bene soggetto al regime del Demanio pubblico. (V 974/79; (V 727/77, mass n 384317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 25/07/1892 num. 448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)