Sez. 4, Sentenza n. 22588 del 07/04/2005 Ud. (dep. 16/06/2005) Rv. 232095 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività di collaborazione post delictum con le Forze di polizia - Soggetto sorpreso in sostanziale flagranza di reato - Confessione di precedenti episodi criminosi ed indicazione del nascondiglio dell'ulteriore corpo di reato - Assenza dei requisiti di spontaneità ed efficacia della condotta collaborativa - Attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Insussistenza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Non ricorrono gli estremi per la concessione dell'attenuante della <<collaborazione>> di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, per mancanza dei requisiti della spontaneità e dell'efficacia determinante, nella condotta di colui che, sorpreso dalle Forze di polizia nella sostanziale flagranza della sottrazione di un quantitativo di sostanza stupefacente, si determini a confessare le precedenti sottrazioni di altri quantitativi ed indichi il nascondiglio in cui è custodita la sostanza stupefacente residua.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)