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Sez. 2, Sentenza n. 14532 del 08/11/2000 (Rv. 541490 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita immobiliare - Vincolo successivo al contratto derivante da pignoramento in danno del promittente alienante - Violazione dell'obbligo ex art. 1477 cod.civ. - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Poteri del giudice - Subordinazione del pagamento del saldo del prezzo all'estinzione del vincolo da parte del promittente venditore - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541490-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Qualora, dopo la conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare, il bene venga gravato, da parte del promittente venditore, da garanzie reali, la situazione non rientra nella previsione dell'art. 1482 cod. civ., integrando invece una violazione dell'obbligo ex art. 1477 cod. civ. di consegnare la cosa promessa in vendita nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto. Conseguentemente, ove il promissario acquirente agisca per l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il giudice, accolta la domanda, nello stabilire le modalità ed i termini entro i quali l'attore deve adempiere la propria obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente venditore, della garanzia o del vincolo (nella specie derivante da pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)