diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13938 del 24/07/2004 (Rv. 574954 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto - Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo - Disciplina ex D. Lgs. n. 509 del 1988 - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti - Decreto del Ministro della sanità del 5.2.1992 - Rilevanza - Valutazione giudiziale priva di ogni riferimento alla suddetta tabella - Vizio di legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574954-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Per l'accertamento della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità trova applicazione la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del ministro della sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3, comma terzo, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, mentre rimane esclusa ogni possibilità di una generica valutazione in ordine all'incidenza complessiva di patologie plurime, concorrenti o coesistenti, con la conseguenza che, essendo tali tabelle vincolanti, il giudice di merito deve tenerne necessariamente conto, ed il loro mancato esame comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: DM Sanità 05/02/1992, Legge 23/11/1988 num. 509 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)