Sez. L, Sentenza n. 9824 del 26/07/2000 (Rv. 538834 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto - Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo - Disciplina ex d.Lgs. n. 509 del 1988 - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti - Decreto del ministro della sanità del 5 febbraio 1992 - Rilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riferimento al presupposto della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del ministro della sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509, integra il decreto stesso ed è vincolante, sicché la sua violazione si risolve in un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)