Sez. L, Sentenza n. 10312 del 04/08/2000 (Rv. 539227 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto - Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo - Disciplina ex D.Lgs. n. 509 del 1988 - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le le malattie invalidanti - Decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992 - Rilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Al fine dell'accertamento della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità trova applicazione la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del ministro della sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3, comma terzo, della legge 29 dicembre 1990 n.407, mentre rimane esclusa ogni possibilità di una generica valutazione in ordine all'incidenza complessiva di patologie plurime, concorrenti o coesistenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)