Sez. L, Sentenza n. 1827 del 29/01/2007 (Rv. 594685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Richiesta di anticipazione di T.F.R. da parte del lavoratore - Intervenuta erogazione - Mancata corrispondenza della specifica utilizzazione delle somme alla finalità dell'erogazione - Giusta causa di licenziamento - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La mancata corrispondenza con la finalità dell'erogazione della richiesta anticipazione di T.F.R. non costituisce di per sé inadempimento di un obbligo del lavoratore, poiché il rapporto di lavoro rappresenta solo un "titolo" per la sua concessione, anche se tale oggettiva estraneità non esclude un riflesso che il comportamento del dipendente può assumere sul piano del generale rapporto di fiducia che si pone alla base del contratto di lavoro. Allo scopo, però, della configurabilità di tale condotta come causa giustificativa del licenziamento è necessario che essa sia qualificabile in termini di notevole gravità, dovendo risultare idonea a non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale valutazione è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento, essendosi rilevato congruamente che i fatti addebitati - concernenti la richiamata mancata corrispondenza con il fine da perseguire della conseguita anticipazione di T.F.R. - non integrassero, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, un comportamento di gravità tale da legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa, in considerazione, soprattutto, della scarsa rilevanza del mutamento della causale dell'erogazione e dell'assenza di danno aziendale e di un'intenzione speculativa da parte del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)