Sez. L, Sentenza n. 6889 del 13/05/2002 (Rv. 554375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Principio di immediatezza - Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo - Identica valenza - Fattispecie in tema di giudizio di rinvio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO
La differenza tra licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo soggettivo attiene alla gravità dell'inadempimento del lavoratore e non alla diversa consistenza temporale del requisito dell'immediatezza, il quale connota in misura analoga le due ipotesi di licenziamento disciplinare (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di rinvio - cui era stato demandato di accertare se esistessero i presupposti per la conversione del licenziamento per giusta causa, dichiarato illegittimo per mancato rispetto del principio dell'immediatezza, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, come domandato in via subordinata - con cui era stato affermato il difetto del requisito dell'immediatezza anche per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2219, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)