diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10497 del 01/08/2001 (Rv. 548677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il potere del giudice di appello di ammettere nuove prove può essere esercitato solo allorché il collegio ritenga dette prove indispensabili ai fini della decisione della causa. L'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)