Sez. L, Sentenza n. 10406 del 04/10/1995 (Rv. 494168 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizione - Omessa motivazione sulla mancata enunciazione - Vizio di omesso esame - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, il potere del giudice d'appello in tema di ammissione di nuove prove (art. 437 cod. proc. civ.) - che non può sostituire l'onere probatorio incombente sulle parti - può essere esercitato solo allorquando il collegio ritenga dette prove indispensabili ai fini della decisione della causa; l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto una implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)