Sez. 1, Sentenza n. 13424 del 13/09/2002 (Rv. 557374 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Documenti - Produzione - Per la prima volta in appello - Legittimità.
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La produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, non essendo vietata da alcuna norma, deve ritenersi consentita senza limiti, salva valutazione della condotta di chi abbia prodotto i nuovi documenti in violazione del dovere di lealtà processuale - onde l'eventuale condanna ex art. 96 del codice di rito -.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)