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Sez. 1, Sentenza n. 13820 del 23/09/2002 (Rv. 557505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345 cod. proc. civ. - Portata interpretativa.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di "jus novorum" in appello, la norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ. pone un'indubitabile alternativa allo svolgimento di un giudizio chiuso alle nuove prove, prevedendo non già il divieto "tout court" della loro acquisizione, ma lasciando al prudente apprezzamento del collegio la valutazione in ordine al requisito della loro indispensabilità rispetto alla decisione della controversia, atteso che, nella sua formulazione novellata, la norma "de qua", non diversamente da quanto sancito dal successivo art. 437 (dettato in tema di controversie di lavoro), introduce l'anzidetta deroga alla preclusione processuale posta a presidio dell'infrazionabilità della prova rimettendo, appunto, alla discrezionalità dell'organo giudicante la verifica della decisività o meno delle nuove, costituende prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)