Sez. U, Sentenza n. 2919 del 05/05/1980 (Rv. 406658 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPONIBILITA IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPONIBILITA IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
La riproponibilita, nel giudizio di Cassazione, della questione di legittimita costituzionale di una determinata norma postula esclusivamente che la questione medesima non si presenti fine a se stessa, ma abbia funzione strumentale per la decisione della controversia, quale mezzo al fine di conseguire una pronuncia piu favorevole di quella resa dalla sentenza impugnata. Nel concorso di tale requisito, pertanto, l'indagine sulla Rilevanza e sul fondamento di detta questione va effettuata anche se il ricorso sia stato impropriamente formulato solo sotto il profilo della denuncia dell'omesso esame dell'eccezione d'incostituzionalita da parte del giudice del merito. (V 234/79, mass n 396299).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)