Sez. 1, Sentenza n. 1358 del 18/02/1999 (Rv. 523331 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Oggetto - Questione di legittimità costituzionale non esaminata dal giudice di merito - Deduzione sotto il profilo dell'omessa pronuncia - Inammissibilità - Condizioni - Deducibilità e rilevabilità delle questioni nei successivi gradi di giudizio - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE
La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l'applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorché non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia stato validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 134, Costituzione art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)