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Sez. 2, Sentenza n. 22487 del 08/05/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286464-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Modifiche introdotte dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Deduzione di errore di calcolo nei passaggi intermedi per la determinazione della pena – Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286464-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)