Sez. 1, Sentenza n. 14325 del 01/04/2025 Ud. (dep. 11/04/2025) Rv. 287879-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Deduzione della violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi di determinazione della pena - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca la violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale. (Fattispecie relativa a ricorso con il quale l'imputato lamentava che l'accordo ratificato dal giudice di appello, pur diminuendo la pena finale, l'avesse aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che il giudice di primo grado aveva erroneamente bilanciato e ritenuto equivalente - con statuizione non impugnata dal pubblico ministero - alle circostanze attenuanti generiche).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)