Sez. L, Sentenza n. 4624 del 05/09/1985 (Rv. 442087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - TERMINE DI DECADENZA EX ARTT. 77 E 129, QUINTO COMMA, DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - DECORSO INFRUTTUOSO - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - TERMINE DI DECADENZA EX ARTT. 77 E 129, QUINTO COMMA, DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - DECORSO INFRUTTUOSO - CONSEGUENZA.*
Anche nel settore agricolo il diritto all'indennità di disoccupazione per salariati fissi e braccianti è soggetto al termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 77 e 129, quinto comma, R.d.l. n. 1827 del 1935, termine entro cui l'assicurato è tenuto a presentare la domanda in via amministrativa, giacché l'esigenza di adattare la disciplina generale prevista dal R.d.l. citato allo specifico settore dell'agricoltura, al quale è stato esteso con legge n. 264 del 1949 l'Obbligo di Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ha richiesto solo un diverso modo di individuare il dies a quo del termine decadenziale (poi specificato dall'art. 7 del d.P.R. n. 1325 del 1955 nella fine dell'annata agraria), ma non ha comportato l'implicita abrogazione del termine stesso; né d'altra parte il d.P.R. n. 1049 del 1970 e la legge n. 83 del 1970 - che hanno apportato innovazioni nel settore - contengono Disposizioni da cui possa desumersi la abrogazione del suddetto termine, dal cui infruttuoso decorso - non suscettibile di esser sospeso in relazione ad alcuna contingente situazione di fatto - consegue pertanto la decadenza dal diritto senza incidenza della sanatoria prevista dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, trattandosi di decadenza di carattere sostanziale, né alcuna possibilità di remissione in termini, per esser quest'ultimo un istituto di natura unicamente processuale. (V 3332/84, mass n 435361; (Conf 1161/81, mass n 411723; (Conf 835/69, mass n 339172).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., DPR 03/12/1970 num. 1049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)