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Sez. 2, Sentenza n. 835 del 15/03/1969 (Rv. 339172 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- DISOCCUPAZIONE - DECADENZA - ASSICURAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI - DEROGA ALLA LEGISLAZIONE GENERALE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DIVERSA PER LA DECADENZA DALL'INDENNITA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339172-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- DISOCCUPAZIONE - DECADENZA - ASSICURAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI - DEROGA ALLA LEGISLAZIONE GENERALE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DIVERSA PER LA DECADENZA DALL'INDENNITA - LEGITTIMITA.*

La legge 29 aprile 1949, n.264, che ha esteso l'Assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli subordinati, non contiene alcuna norma derogatrice al precetto della legge generale (RDL 4 ottobre 1935, n 1827), la quale (artt 77 e 129) sancisce la decadenza dal diritto all'indennita di disoccupazione per l'ipotesi che l'assicurato non abbia avanzato domanda di ammissione al pagamento dell'indennita nei sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione. Pertanto, non e viziata da illegittimita la norma dell'art.7 del dp 24 ottobre 1955, n 1323, che, strutturandola diversamente (presentazione domanda all' ufficio contributi agricoli in agricoltura entro il 30 novembre di ciascun anno), ha regolato la decadenza dal diritto alla predetta indennita relativamente al settore dei lavoratori agricoli.*

Riferimenti normativi: Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)