Sez. L, Sentenza n. 1161 del 25/02/1981 (Rv. 411723 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE DI DECADENZA EX ART 7 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DPR N 1323 DEL 1955 - ABROGAZIONE DELL'ART 32, PRIMO COMMA, LETT A) DELLA LEGGE N 264 DEL 1969 PER EFFETTO DEL DPR N 1049 DEL 1970 - ININFLUENZA - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE DI DECADENZA EX ART 7 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DPR N 1323 DEL 1955 - ABROGAZIONE DELL'ART 32, PRIMO COMMA, LETT A) DELLA LEGGE N 264 DEL 1969 PER EFFETTO DEL DPR N 1049 DEL 1970 - ININFLUENZA - CONSEGUENZA.*
In tema di indennita di disoccupazione ai lavoratori agricoli, poiche non esisteva alcun collegamento tra l'art 32, primo comma, lett a) della legge 29 aprile 1949 n 264 (che subordinava la corresponsione dell'indennita in parola al raggiungimento nell'annata -intesa come 'agrarià - di almeno 180 giornate lavorative) e l'art 7 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 24 ottobre 1955 n 1323 (il quale ha posto il termine di decadenza, per la presentazione della relativa domanda, al 30 novembre di ciascun anno indipendentemente sia dalla data variabile in cui, secondo gli Usi locali, ha fine l'annata agraria, sia dal periodo di disoccupazione), l'avvenuta abrogazione del richiamato art 32, primo comma, lett a) operata dal DPR 3 dicembre 1970 n 1049 (il quale ha fatto riferimento all'anno solare e non piu a quello agrario), non si ripercuote in alcun modo sul disposto dell'art 7 del DPR n 1323/1955, con la conseguenza che la data di decadenza e tuttora stabilita al 30 novembre di ogni anno. (V 733/74, mass n 368580; (V 1862/73, mass n 364866).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 com. 1 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, DPR 03/12/1970 num. 1049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)