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Sez. L, Sentenza n. 3332 del 01/06/1984 (Rv. 435361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - AGRICOLTURA - TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - AGRICOLTURA - TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, concernente la irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale opera non nell'ambito sostanziale (nel qual caso non potrebbe, comunque, rimuovere le decadenze prodottesi prima della entrata in vigore della legge) ma nell'ambito processuale e, pertanto, è inapplicabile al termine, non di prescrizione ma di decadenza e coincidente con il 30 novembre di ciascun anno, che l'art. 7 del d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323 stabilisce per la presentazione della domanda (antecedente al procedimento amministrativo) necessaria affinché il lavoratore agricolo sia ammesso a beneficiare dell'indennità di disoccupazione. (V 2089/81, mass n 412810; (V 655/81, mass n 411139; (Conf 4260/82, mass n 422236; (Conf 3400/82, mass n 421377).*

Riferimenti normativi: DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)