Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006 (Rv. 589428 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta - Maggiore imposta pagata dal lavoratore per il ritardo nella corresponsione della retribuzione - Domanda di risarcimento nei confronti del datore di lavoro - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni causati dal ritardo nella corresponsione di una parte delle retribuzioni dovutegli, e consistenti nella maggiore imposta sul reddito pagata dall'attore per effetto del cumulo delle retribuzioni, che abbia comportato la collocazione del suo reddito imponibile in uno scaglione superiore; pur vertendo tra sostituito e sostituto d'imposta, infatti, la controversia non ha ad oggetto la legittimità della ritenuta d'imposta applicata dal datore di lavoro, e pertanto, non presupponendo la definizione di una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)