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Sez. 6, Sentenza n. 8660 del 04/02/2014 Cc. (dep. 21/02/2014) Rv. 258811 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Giudice del riesame - Potere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258811-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Sussiste il potere-dovere del tribunale della libertà di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare in cui il G.i.p. non si era limitato a trascrivere il materiale posto a base della richiesta del pubblico ministero, ma aveva selezionato gli elementi utili per la valutazione della gravità indiziaria, correlandoli con gli esiti delle intercettazioni e con alcuni brani degli atti di indagine, ed aveva espresso una valutazione sintetica delle parti non oggetto di specifico approfondimento. (Conf. sentenze da n. 8661 a n. 8664 del 4 febbraio 2014, dep. 21 febbraio 2014, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)