Sez. 3, Sentenza n. 33753 del 15/07/2010 Cc. (dep. 17/09/2010) Rv. 249148 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Giudice del riesame - Potere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Il potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie di impugnazione di ordinanza applicativa di misura coercitiva personale consistente nella sola trascrizione del contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali senza alcuna valutazione del compendio probatorio raccolto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)