Sez. 1, Sentenza n. 293 del 10/01/2005 (Rv. 579308 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Spese del procedimento - Pronuncia - A carico delle parti processualmente soccombenti - Legittimità - Condizioni e limiti - Spese per eventuale ispezione giudiziale della società - Parte onerata - Socio denunciante.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Nel procedimento per il riassetto contabile o amministrativo della società per azioni previsto dall'art. 2409, cod.civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società - le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano a carico dei soci denuncianti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)