Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 21/01/2009 (Rv. 606367 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Amministratori - Procedimento di controllo giudiziario - Pronuncia sulle spese - Legittimità - Fondamento - Soccombenza processuale - Spese di ispezione giudiziale - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
Nel procedimento previsto dall'art. 2409 cod.civ. la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società - le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, dovendosi considerare che, sebbene nel procedimento in questione non sia ravvisabile una "soccombenza" in senso tecnico di una parte sull'altra, tale nozione può essere intesa in senso esclusivamente processuale, anche laddove tra le parti non sia configurabile un rapporto di diritto sostanziale diretto; peraltro, la condanna non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano a carico dei soci denuncianti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)