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Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 19/03/2003 (Rv. 561244 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO | Compenso - Determinazione - Decreto ex artt. 103 e 92 disp. att. cod. civ. - Presidente del tribunale - Poteri - Individuazione di soggetti obbligati diversi dalla società - Condanna alle spese - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561244-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Il provvedimento adottato ai sensi degli artt. 103 e 92 disp. att. cod. civ., con il quale viene determinato il compenso dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni regolato dall'art. 2409 cod. civ., ha per oggetto spese esulanti dal novero di quelle provocate dal contrasto fra denunzianti ed altri soggetti interessati emerso nel corso di tale procedimento. Pertanto, i relativi poteri attribuiti dall'ultimo comma del detto art. 103 al presidente del tribunale, limitati come sono alla liquidazione di quel compenso, non possono estendersi all'individuazione - al di fuori di qualsiasi procedimento contenzioso ritualmente instaurato tra le parti legittimate - di soggetti obbligati diversi da quelli per conto dei quali l'amministrazione è svolta ed ai quali è dovuto il rendiconto, vale a dire della stessa società (nella specie, la S.C. ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il decreto del presidente del tribunale di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario di una società per azioni nominato in sostituzione, nella parte in cui poneva tale spesa a carico dell'amministratore revocato ex art. 2409 cod. civ., al di fuori di un procedimento contenzioso instaurato fra le parti ed in mancanza di qualsiasi norma di diritto sostanziale che una siffatta obbligazione preveda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 103 com. 2, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 103 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 92 com. 5, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 92 com. 5, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)