Sez. 3, Sentenza n. 36045 del 23/06/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229477 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | esecuzione di lavori su beni ambientali senza autorizzazione - Intervento in violazione delle norme urbanistiche (garage interrato) non modificativo dell'assetto dei luoghi - Esclusione del reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il reato di esecuzione di lavori senza autorizzazione in zone sottoposte a vincolo ambientale previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999, pur essendo reato di pericolo, richiede che le opere eseguite abbiano una minima attitudine offensiva e non può quindi essere ravvisato in quelle ipotesi marginali che non modificano l'assetto dei luoghi sottoposti a tutela, anche se poste in essere in violazione della normativa urbanistica. (Nel caso di specie, era stato realizzato un garage completamente interrato, per il quale era intervenuta concessione edilizia in sanatoria)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)