Sez. 3, Sentenza n. 14457 del 06/02/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224465 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Offensività del comportamento - Apprezzamento del danno ambientale - Rilevanza - Esclusione - Attitudine a porre in pericolo il bene protetto - Sufficienza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia paesaggistica la rilevanza del principio di offensività va intesa non in termini di concreto apprezzamento del danno ambientale, bensì nell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto, con valutazione ex ante. (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini della non configurabilità del reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, di una certificazione di assenza di danno ambientale)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)