diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 21/05/2002 (Rv. 554580 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Qualificazione del contratto come preliminare o definitivo - Valutazione rimessa al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554580-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 ss. cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva accertato che le parti avevano dato vita ad un contratto definitivo di cessione volontaria di terreno sottoposto a procedura espropriativa, sia per la denominazione assegnata alla convenzione piuttosto che a singole espressioni o all'indicazione dell'oggetto di successive delibere comunali di convalida, sia alla funzionalizzazione del negozio alla sollecita acquisizione del fondo da trasformare, sia all'intenzione di dare una definitiva sistemazione ai rapporti, anche giudiziali, pendenti, attraverso determinazioni di carattere transattivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)