Sez. 1, Sentenza n. 6147 del 22/05/1992 (Rv. 477326 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni | Contratto - Coassicuratore - Stipulazione anche in rappresentanza degli altri - Procura - Mancanza - Ratifica - Necessità - Forma e prova.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni
Nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già "ad substantiam ma ad probationem" di moda che il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica ed alla sua perfezione, per cui la carenza può essere ovviata con atto successivo; ne deriva che la ratifica del contratto di coassicurazione, stipulata da un coassicuratore che abbia dichiarata di agire anche in nome e per conto di altri coassicuratori pur senza essere munito di procura, deve risultare anch'essa - pur se non espressamente, ma sulla sola base di "facta concludentia" - da atti scritti provenienti dagli assicuratori falsamente rappresentati (quali ad esempio gli atti processuali sottoscritti dalla parte o da chi li rappresenta per procura "ad litem"), salvo che, per altro verso, sia possibile dimostrare la stessa procura al coassicuratore delegatario mediante scritti diversi dalla polizza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)