Sez. 3, Sentenza n. 13041 del 13/02/2003 Cc. (dep. 21/03/2003) Rv. 224463 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Apparecchi per il giuoco d'azzardo ed apparecchi di abilità - Individuazione - Previsioni di cui all'art. 110 TULPS.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
La previsione dell'art. 110 del TULPS (R. D. 18 giugno 1931 n. 773), come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e da ultimo dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individua tre tipi di apparecchi per il giuoco d'azzardo: a) quelli che hanno insita la scommessa, b)quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura, c) quelli che consentono vincite, anche non puramente aleatorie, di valore superiore ai limiti fissati nel sesto comma (ex comma quinto), ovvero costo della partita non superiore a 50 centesimi (a fronte del precedente euro), durata della partita non superiore a dieci secondi (in precedenza dodici), premio non superiore alla ripetizione della partita per venti volte (anziché dieci).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 338 art. 37, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)