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Sez. 3, Sentenza n. 37148 del 22/05/2002 Cc. (dep. 06/11/2002) Rv. 222652 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 110 del R.D. n. 773 del 1931 - Uso di apparecchi da gioco di genere vietato - Gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. - Coincidenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222652-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

L'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come da ultimo sostituito dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, a differenza di quanto prevede l'art. 718 cod. pen., non sanziona l'attività di tenuta o di agevolazione del giuoco d'azzardo ma l'uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico, fornendo una definizione di tali apparecchi quali quelli che: a)hanno insita la scommessa, b)pur non avendo insita la scommessa consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio che può essere: 1) in danaro, di qualsiasi importo anche se irrisorio, 2)in natura, anche non concretizzante lucro diversamente da quanto era previsto prima dell'intervento modificativo operato dal citato art. 37 della legge n. 388, 3)corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro Conseguentemente trattasi di una disciplina non collegata in alcun modo alla nozione di giuoco d'azzardo fornita dall'art. 721 cod. pen, sia per la diversa ratio della tutela sia in quanto ai sensi dello stesso articolo si ha giuoco d'azzardo, punito dall'art. 718 c.p., quando l'abilità del giocatore ha un ruolo minimo e sussiste un fine di lucro. (Cfr. Cass. Sez. III n. 35080 del 2002 e n. 35078 del 2002 in corso di massimazione)..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 338 art. 37, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)