Sez. 3, Sentenza n. 23712 del 19/04/2024 Cc. (dep. 13/06/2024) Rv. 286526-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misure diverse dalla custodia in carcere e misure interdittive - Perdita di efficacia per omesso interrogatorio - Emissione di nuova misura - Previo interrogatorio dell'indagato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
In tema di misure cautelari personali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le misure diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine stabilito dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., resa con sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2001, comporta che, nel caso di caducazione, esse possano essere riemesse solo previo interrogatorio dell'indagato. (Fattispecie in materia di divieto di dimora).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)