Sez. L, Sentenza n. 3266 del 11/07/1989 (Rv. 463340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE - FORMA SCRITTA - REQUISITO "AD SUBSTANTIAM".*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE - FORMA SCRITTA - REQUISITO "AD SUBSTANTIAM".*
La Forma scritta, prevista dal secondo comma dell'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale nonché dal decimo comma dello stesso art. 5 per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, costituisce, come per l'apposizione del termine al contratto di lavoro ex art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, un requisito stabilito ad substantiam, e non già ad probationem, come risulta da un'interpretazione del dato normativo condotta sia alla stregua dell'elemento letterale sia del criterio comprimario di esegesi giuridica costituito dalla ratio legis, quale evidenziata anche dai lavori preparatori, che, con riguardo alla prescrizione di detto requisito formale, consiste nell'esigenza di tutela di diritti fondamentali, oltre che della posizione dei singoli contraenti, in correlazione all'obiettivo - già prospettato dal cosiddetto accordo Scotti del 21 maggio 1983 - di favorire l'espansione dell'occupazione secondo le necessità contingenti e particolari dei lavoratori e delle imprese. (V 6441/82, mass n 424074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)