Sez. L, Sentenza n. 6441 del 27/11/1982 (Rv. 424074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - SOTTOSCRIZIONE - CONTESTUALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - APPOSIZIONE ANTERIORE O ALL'INIZIO DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - SOTTOSCRIZIONE - CONTESTUALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - APPOSIZIONE ANTERIORE O ALL'INIZIO DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel rapporto di lavoro subordinato sia per il patto di prova che per il contratto a termine è richiesta la Forma scritta ad substantiam che investe tutti gli elementi del negozio, ivi compresa la sottoscrizione che, anche se non apposta contestualmente da entrambe le parti, deve nondimeno essere completa anteriormente o almeno contemporaneamente all'inizio del rapporto che, in difetto, deve ritenersi costituito, fin dall'origine, in modo definitivo ed a tempo indeterminato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)